
CBAM: il Carbon Border Adjustment Mechanism?
Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea sull’importazione di alcune merci extra-UE. Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) è lo strumento dell’UE per attribuire un prezzo equo alle emissioni di carbonio incorporate nei beni ad alta intensità di carbonio importati nell’Unione e per incentivare una produzione industriale più sostenibile nei Paesi che non appartengono all’UE.
Il nuovo regolamento rientra tra le misure del Green Deal europeo, la strategia pluriennale di crescita dell’Unione Europea orientata alla transizione verso un’economia a zero emissioni. Il CBAM è stato inoltre concepito per essere compatibile con le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
Cos’è il CBAM e a quali merci si applica?
Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere è uno strumento di adeguamento del carbonio alle frontiere europee, un “tributo ambientale” – per così dire – per garantire che i prodotti europei non siano penalizzati dalla decarbonizzazione dell’industria in un’ottica di scambio con i Paesi al di fuori dell’Unione. Più nello specifico, il meccanismo comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni legate alle merci importate che siano state prodotte in industrie ad alta intensità di emissioni di carbonio. Le categorie di beni coinvolte sono al momento sei: alluminio, cemento, energia elettrica, ferro e acciaio, fertilizzanti, idrogeno. L’importo imposto equivale a quello sostenuto dai produttori UE nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
I territori extra-UE esentati
Il meccanismo punta anche a scongiurare il cosiddetto “carbon leakage”, ovvero la rilocazione delle imprese UE in Paesi con normative ambientali meno stringenti. Le merci originarie di alcuni Paesi e territori extra-UE (o a statuto speciale) – nello specifico quelli che adottano un sistema ETS equivalente a quello dell’Unione europea – sono esonerate dal CBAM. Questi sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e i territori di Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
Una volta verificata l’origine del prodotto, l’operatore dedicato dovrà controllare che le merci rientrino tra quelle soggette al CBAM attraverso l’apposito codice di Nomenclatura Combinata.
Fase transitoria e fase definitiva
Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione del CBAM:
- la fase “transitoria”, in vigore dal 1° ottobre 2023 con termine al 31 dicembre 2025. In questo periodo, il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti alla normativa.
- fase “definitiva”, che partirà il 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva.
Gli obblighi previsti dal CBAM
Nella fase transitoria, i dichiaranti hanno obblighi esclusivamente comunicativi su base trimestrale, ovvero devono presentare delle relazioni CBAM al Registro Transitorio entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre. L’operatore che si dovesse iscrivere al registro transitorio dovrà richiedere apposita autorizzazione all’autorità nazionale di vigilanza. Per l’Italia, l’entità indicata è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’importatore, mettendosi in contatto con i propri fornitori di merci CBAM, dovrebbe informare i medesimi circa gli obblighi imposti dalla UE in materia di importazione di determinati prodotti.
A partire dal 1° gennaio 2026, gli operatori addetti dovranno dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette al CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, come sottolineato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Repubblica Italiana, “dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.”
A partire dall’inizio della fase definitiva, le imprese interessate dal regolamento dovranno:
- ottenere la qualifica di dichiarante autorizzato.
- calcolare le emissioni dichiarate e verificarle attraverso un ente terzo indipendente autorizzato.
- acquisire i certificati CBAM.
- presentare la dichiarazione del meccanismo entro il 31 maggio di ogni anno.
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Fonti
CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism, Assolombarda.
Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM, FAQ, Confindustria.
Carbon Border Adjustment Mechanism, Commissione Europea.
CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.